Art. 2.
(Formazione professionale dell'istruttore cinofilo).

      1. Per il riconoscimento della qualifica tecnico-professionale di istruttore cinofilo sono richiesti la frequenza e il superamento di un apposito corso di formazione della durata di trentasei mesi, di cui dodici mesi di specializzazione.
      2. L'istituzione e l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono demandate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il requisito minimo necessario per l'accesso a tali corsi è il titolo di studio rilasciato al termine della scuola dell'obbligo.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel provvedimento istitutivo dei corsi emanato ai sensi del

 

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comma 2, stabiliscono, altresì, il numero massimo di assenze ammissibili superato il quale il corso si considera interrotto.
      4. Al termine del corso di formazione sono previste una prova teorica e una prova pratica a cui sottoporre gli allievi. A tale fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel provvedimento istitutivo dei medesimi corsi di cui al comma 2, prevedono l'istituzione di un'apposita commissione di esame.
      5. I corsi di formazione, comprensivi di un periodo di specializzazione ai sensi del comma 1, comportano l'acquisizione di capacità di addestramento specifico da parte dell'istruttore cinofilo, in relazione alle quali sono riconosciute le seguenti qualifiche specialistiche:

          a) istruttore cinofilo per l'agilità;

          b) istruttore cinofilo per l'utilità;

          c) istruttore cinofilo per la caccia;

          d) istruttore cinofilo per l'obbedienza.